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Articolo 1: Costituzione
E' costituita a Collegno, con sede in Corso Francia 220/a la "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER GLI STUDI E LE RICERCHE SULLE NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE DI TIPO 1 E 2 SIGLABILE AIMEN 1 & 2" senza fini di lucro, regolata dal presente statuto e, in quanto non disponga dal Codice Civile e dalle vigenti leggi.

Articolo 2: Scopi
L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ha come scopo quello di promuovere educazione sanitaria e informazione nell'ambito delle Neoplasie Endocrine Multiple di Tipo 1 e di Tipo 2 nei confronti dei soggetti affetti da tali patologie, favorendo lo sviluppo di studi e ricerche sulle patologie M.E.N. e la divulgazione dei risultati a beneficio della collettività. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Articolo 3: Rapporti con altre istituzioni od altre associazioni
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni aventi analoghi scopi o indirizzi di ricerca. L'Associazione prevede la possibilità della costituzione di eventuali sedi decentrate della stessa, nell'ambito del territorio Nazionale.

Articolo 4
L'Associazione non ha fini partitici ed esclude qualsiasi scopo di lucro.

Articolo 5: Soci
Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
a) Soci fondatori sono i firmatari dell'atto costituito dell'Associazione;
b) Soci ordinari sono tutti coloro che, a seguito di una domanda scritta sono accolti con unanime approvazione del Consiglio Direttivo. Nella richiesta l'aspirante socio si impegna ad operare attivamente e regolarmente nelle iniziative dell'Associazione;
c) Soci onorari sono quelle persone che hanno acquistato particolari benemerenze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione.
I soci fondatori ed ordinari sono tenuti a pagare una quota associativa annua secondo un ammontare e secondo modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
La partecipazione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno. Si considera dimissionario il socio che non provveda al versamento della propria quota annuale entro e non oltre il trenta aprile dell'anno successivo, oppure che ne faccia esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 7
L'esclusione del socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 c.c. è di competenza del Consiglio Direttivo. E' pure di competenza del Consiglio Direttivo l'esclusione del socio qualora non sia in condizioni di operare attivamente nelle iniziative dell'Associazione. I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

Articolo 7 bis: Diritti e doveri dei soci
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annua di cui all'art. 5.

Articolo 8
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote associative;
- da contribuzioni pubbliche o private;
- dai proventi di attività commerciali e produttive marginali e da convenzioni;
- da donazioni e lasciti testamentari.

Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 10
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo con apposita lettera raccomandata, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
Ad essa devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
b) il bilancio dell'esercizio sociale e la previsione di bilancio;
c) la nomina del Consiglio Direttivo;
d) l'eventuale nomina di un Comitato Scientifico per la ricerca e la progettazione, i cui membri non sono soci, ma hanno solo potere consuntivo e non esercitano il diritto di voto;
e) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
f) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando glie ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

Articolo 11
Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante lettera raccomandata spedita a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Articolo 12
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci, in prima convocazione; in seconda convocazione, che può essere tenuta anche nello stesso giorno, ma almeno ad un ora di distanza, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria viene convocata in caso di modifica dello statuto e in caso di scioglimento dell'Associazione, per il quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le Assemblee straordinarie delibereranno con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci tanto in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Articolo 13
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
Il Consiglio è nominato per tre anni e ad esso spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà allo stesso di delegare i poteri stessi al Presidente.
Fra i suoi membri il Consiglio Direttivo sceglie un Presidente ed un Segretario-Tesoriere.
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere curerà la riscossione di tutte le entrate dell'Associazione e rilascerà valida quietanza, provvederà ai pagamenti e curerà la tenuta della contabilità. I valori a lui affidati saranno depositati in c/c presso un Istituto di Credito a nome dell'Associazione. Su detto c/c potranno operare i Consiglieri che avranno depositato la loro firma presso l'Istituto di Credito.

Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità della riunione occorre l'intervento della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente, o dal Consigliere più anziano di età; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi presiede l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 15
L'Associazione intende promuovere attività editoriale inerente lo scopo sociale.

Articolo 16
L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Il bilancio, predisposto dal Consiglio, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17
La durata dell'Associazione è fissata fino al trentun dicembre duemilatrenta, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 18
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo rimborsi previsti per i soci.

Articolo 19
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

 
     
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